Lettori fissi

giovedì 17 settembre 2009

COME DIFENDERSI DAL PROPRIO AVVOCATO


Un manifesto di quindici regole, scritte - questo è il bello, o se preferite il paradosso - proprio da un ex avvocato, tale Matthew Homann.

Sono indirizzate ai nostri potenziali clienti e lo scopo è difendersi dalla nostra categoria che, a giudicare dai punti messi in fila dall'ex collega, risponde pienamente a tutti quei cliché che trovano in così tanti personaggi di pellicole hollywoodiane i propri campioni.

Al di là delle facili battute, e di qualche innegabile fondo di verità, leggendo la rassegna viene da chiedersi se siamo effettivamente così, se siamo davvero come ci dipinge la maggioranza dell'iconografia odierna: individui frustrati, attanagliati dalla cronica mancanza di tempo, stressati dalle scadenze e profondamente assetati di denaro. E benché l'elenco di Homann sia compilato tenendo presente l'avvocatura statunitense, che tutti sappiamo essere profondamente diversa da quella italiana, il pensiero consola solo in parte.

Certo, la figura dell'Azzeccagarbugli viene da lontano anche nelle nostre lande, eppure c'è stato un tempo in cui la professione dell'avvocatura era stimata e onorata.
Se adesso la percezione, persino fra gli stessi colleghi, è arrivata a tanto, viene da chiedersi dove e quando abbiamo perso il filo...


(Bartolo da Sassoferrato)

martedì 14 luglio 2009

PENE PESANTI IN TEMA DI PIRATERIA SOFTWARE IN AZIENDA


E' arrivato l'ok definitivo del Senato ed è diventato legge il “Decreto Sviluppo” che prevede, al proprio interno, un importante strumento di contrasto alla pirateria del software, ampliando la responsabilità penale amministrativa dell'ente, regolata dal decreto legislativo n. 231 del 2001, anche ai reati a tutela del diritto d'autore previsti agli articoli 171bis e 171ter della legge n. 633 del 1941.

Le nuove norme prevedono oggi una responsabilità amministrativa specifica in capo all'ente (persona giuridica pubblica o privata) per la violazione delle norme previste dalla legge sul diritto d'autore a tutela dei programmi per elaboratore (oltre che delle altre opere dell'ingegno), qualora i reati siano stati commessi nell'interesse o vantaggio dell'ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero anche da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

D'ora in avanti, dunque, l'ente potrà essere condannato - oltre che in sede civile con le sanzioni del risarcimento del danno e dell'inibitoria - anche in sede penale amministrativa, con sanzioni pecuniarie che possono arrivare a circa 775.000 euro, e con sanzioni interdittive (per esempio la sospensione dell'autorizzazione o il divieto di pubblicizzare beni o servizi fino ad un anno).

Non solo, i soggetti in posizione apicale potranno essere ritenuti a loro volta responsabili nel caso in cui abbiano omesso di adottare le necessarie policy finalizzate a evitare la commissione del reato. «

Come sempre il veleno è nella coda.

Al di la della notevole sanzione economica che viene posta come pena (775.000= € non sono bruscolini per una grossa società e possono significare il "default" per una piccola o media) da oggi occorrerà che gli amministratori di società (per le aziende di piccole e medie dimensioni) e i responsabili Area EDP (per le società di maggiori dimensioni) si mettano di buona lena a controllare, con regolarità, i pc dei dipendendi (con buona pace della privacy).


Infatti l'allargamento della responsabilità ai soggetti in posizione apicale (leggasi amministratori) comporterà l'esigenza che quest'ultimi si tutelino adeguatamente.

Orbene, è vero che la norma parla di responsabilità ove detti soggetti abbiano omesso di adottare le necessarie policy finalizzate ad evitare la commissione del reato, ma è altrettanto vero che qualsivolgia policy aziendale per risultare efficace deve prevedere un controllo circa la sua effettiva applicazione.

Non basterà quindi dire "è vietato scaricare/installare software pirata" per sostenere di essere in regola. Occorrerà anche un'occhiuto controllo che detto divieto venga osservato.

Con la diffusione nelle aziende di dipendenti che utilizzano (per scopi propri) il file sharing e che scaricano "a manetta" dal web tutto ciò che stuzzica il loro appetito informatico, profetizzo un'esplosione di cause:
* per amministratori colti in fallo (presenza si software pirata sui pc aziendali)
* per dipendenti chiamati in causa dai sopracitati amministratori
* per amministratori chiamati in causa dai dipendenti per violazioni della privacy

Gli avvocati ringraziano.
(Avv. Marco Lenti Livraghi)

mercoledì 24 giugno 2009

IMMOBILI: DAL 1° LUGLIO L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA OBBLIGATORIO PER TUTTE LE VENDITE


Dal 1° luglio scatta l'obbligo di «dotare» dell'attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.

Per alcuni edifici non è necessario redigere il documento come: gli edifici inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (portici, legnaie, ecc.)., gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 5 metri quadrati.

Sorgono spontanei, però, dei dubbi.

Il DLgs 112/2008, abrogando i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del DLgs 192/2005, ha eliminato la sanzione della nullità del contratto di compravendita per chi non avesse allegato la certificazione al rogito.

L'obbligo di dotare l'immobile di una certificazione è comunque previsto dalla normativa nazionale vigente.

Pertanto, la violazione dell'obbligo di consegnare la certificazione, anche se non può invalidare l'atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità civile del venditore verso l'acquirente, quanto meno per la mancata informazione sull'inesistenza del documento.

Trattandosi di un obbligo previsto da una disposizione legislativa, l'acquirente ha il diritto di sapere che non è stato rispettato e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo.

Per quanto concerne le modalità per il rilascio dell'attestato di qualificazione energetica, in assenza delle linee guida nazionali e dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui affidare le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.

Fino al 30 giugno, l'obbligo di consegnare all'acquirente l'attestato di certificazione energetica è previsto per gli edifici di nuova costruzione, ossia quelli per i quali è stato richiesto il permesso di costruire o presentata la Dia dopo l'8 ottobre 2005; gli edifici radicalmente ristrutturati; gli edifici sui quali dopo il 1° gennaio 2007 sono stati compiuti interventi agevolati per il risparmio energetico; gli edifici pubblici per i quali dopo il 1° luglio 2007 sono sona effettuati interventi di sostituzione degli impianti.

(Avv. Marco Lenti Livraghi)

martedì 23 giugno 2009

IL CONCETTO DI DILUIZIONE, OFFUSCAMENTO E CORROSIONE DI UN MARCHIO


Nella vertenza L’Oréal SA contro Bellure NV, Malaika Investments Ltd e Starion International Ltd per contraffazione di marchi La Corte di Giustizia UE ha espresso un significativo orientamento definendo i contorni dei fenomeni di diluizione, offuscamento e corrosione di un marchio. (Corte di Giustizia CE, Sentenza 18 giugno 2009: Direttiva 89/104/CEE)

la Corte di Giustizia ha precisato che "il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio, detto anche «diluizione», «corrosione» o «offuscamento», si manifesta quando risulta indebolita l’idoneità di tale marchio ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, per il fatto che l’uso del segno identico o simile fa disperdere l’identità del marchio e della corrispondente presa nella mente del pubblico.

Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio non è più in grado di suscitare un’associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato" ... mentre il "pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, detto anche «annacquamento» o «degradazione», si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso. Il rischio di un tale pregiudizio può scaturire, in particolare, dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti dal terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un’influenza negativa sull’immagine del marchio", infine la "nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche «parassitismo» e «free-riding», non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile.

Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio".

Sulla base di quanto sopra la Corte, nella vertenza sopra riportata ha pertanto precisato che:

L’art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ai sensi di tale disposizione, non presuppone né l’esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio o, più in generale, al titolare di quest’ultimo.

Il vantaggio risultante dall’uso da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest’ultimo, e di sfruttare, senza compensazione economica, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine del marchio in parola .

L’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato è legittimato a esigere che sia vietato l’uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa rispetto alla quale non ricorrono tutte le condizioni di liceità enunciate all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, [relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri] in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, di un segno identico a detto marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio in parola è stato registrato, anche quando siffatto uso non sia idoneo a compromettere la funzione essenziale del marchio, consistente nell’indicare l’origine dei prodotti o servizi, purché tale uso arrechi pregiudizio o possa arrecare pregiudizio ad una delle altre funzioni del marchio .

L’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che un operatore pubblicitario il quale menziona in modo esplicito o implicito, in una pubblicità comparativa, che il prodotto da lui commercializzato costituisce un’imitazione di un prodotto protetto da un marchio notorio, rappresenta «un bene o un servizio come imitazione o contraffazione», ai sensi del medesimo art. 3 bis, n. 1, lett. h). Il vantaggio realizzato dall’operatore pubblicitario grazie ad una siffatta pubblicità comparativa illecita deve essere considerato «indebitamente tratto» dalla notorietà connessa a tale marchio, conformemente al suddetto art. 3 bis, n. 1, lett. g).

(Avv. Marco Lenti Livraghi)

USO DEL CELLULARE AL VOLANTE: LA PROVA DIABOLICA PER EVITARE LA SANZIONE


La Seconda sezione civile della Suprema Corte(sentenza 13118) ha bocciato il ricorso di un'automobilista della capitale, Tatiana P. che, nel 2005, si era vista recapitare a casa una multa per avere parlato al cellulare senza auricolare mentre era alla guida.

La donna, dopo la convalida della contravvenzione da parte del Giudice di pace della capitale (aprile 2005), ha tentato la difesa in Cassazione, sostenendo che chi parla al cellulare mentre guida dovrebbe essere fermato dal vigile. E se cio' non era accaduto era perche' il vigile si trovava ad una "certa distanza fra punto d'osservazione e il punto di ritenuta violazione, tale da consentire l' errore di percezione".

La Cassazione ha respinto il ricorso di Tatiana e, ordinando il pagamento della multa, ha evidenziato che ''la prova del possibile errore di percezione da parte dell'agente non puo' essere fondata su una valutazione presuntiva in ordine alla distanza del vigile".

Tuttavia, sostiene sempre la Cassazione, con una misurazione ad hoc "si sarebbe potuto provare la posizione effettiva dell'agente rispetto a quella del veicolo, cosi' da poter in concreto valutare se a tale distanza" il vigile avesse preso un abbaglio, vedendo cio' che non era.

Fermo restando, conclude la Suprema Corte, che "non e' neppure sufficiente dedurre la lontananza dell'agente dal luogo della violazione solo sulla base dell'omessa immediata contestazione, posto che tale accertamento puo' essere effettuato anche a distanza che, per svariati motivi, non permette il fermo del veicolo".

(Avv. Marco Lenti Livraghi)

martedì 26 maggio 2009

L'AVVOCATO DEL TERZO MILLENNIO


Uno dei motivi per cui mi piacciono gli Americani è che sono sempre un passo avanti a tutti.
Mentre in Italia veleggiamo, tutt’oggi, prevalentemente con la forma mentis dell’avvocato rampante stile anni ’80, magnificato dai demenziali cinepanettoni della premiata ditta De Sica-Boldi-Vanzina, già dalla fine degli anni ’90 in USA ha iniziato a circolare una nuova filosofia sulla figura del legale, una filosofia stile ‘New Millenium’. E sono nati gli avvocati olistici.

Si tratta di colleghi che intendono la professione in modo molto diverso da quella impressa nell’immaginario collettivo, cioè quella dello squalo cui interessano solo i soldi, oppure, nella migliore delle ipotesi, quella un po’ rustica dell’Azzeccagarbugli manzoniano.
Gli avvocati olistici si pongono infatti come una sorta di ‘guaritori’ dei conflitti, di risolutori di problemi e dispensatori di consigli utili a superare le diatribe, in cui è vista un’opportunità di crescita per tutte le parti coinvolte, piuttosto che l’ennesimo colpo alle loro coronarie.

Se pensate che si tratti solo di mistica che vi strappa un sorrisetto stiracchiandovi appena i lati della bocca, se vi appare una ‘reverie’ tutta chiacchiere e distintivo, se vi suona come una ‘celestinata’ propagandistica, significa che vi è sfuggita, nel concreto, la nascita di nuove realtà (anche in Italia, si veda il Progetto Conciliamo), che cercano di porsi come alternativa al modello legale classico costituito da due contendenti che – nella persona dei rispettivi legali - si fronteggiano ferocemente e alla fine, non trovando una mediazione perché nessuno vuole cedere di un millimetro, si rivolgono a un terzo super partes (giudice o arbitro), il quale giudicherà in base a una serie di strumenti ‘oggettivi’ (per quanto possa esistere in questa Dimensione una qualsiasi cosa che possa fregiarsi di questo titolo, da cui le virgolette).

Nel caso della conciliazione, la disputa verrà trasferita invece su un terreno in cui il conciliatore (che può anche essere un avvocato con alle spalle apposita formazione), si adopererà con entrambe le parti e i rispettivi legali - in una veste a mezza via fra il consulente e il mediatore - per individuare, grazie a una serie di incontri dedicati, quali siano, anzitutto, i diritti e gli interessi in gioco, così come le alternative e i limiti negoziali. Ma non solo: al di là del caso concreto, questo procedimento può fare emergere le ragioni profonde che spingono le parti in una determinata direzione e per le quali, spesso, la disputa in sé è solo un pretesto per esternare bisogni e disagi più profondi, quasi come un outing psicanalitico.

Non intendo certo paragonare le due associazioni, quella americana e quella italiana, ma sottolineare solo che, alla base, entrambe hanno un’idea in comune che va oltre il granitico e atavico faccia a faccia con cui è stata intesa finora la professione. E che entrambe possono suggerire spunti interessanti per qualsiasi operatore del diritto, in modo da superare una formula che ormai sta stretta ai tribunali, ai clienti e anche a molti giudici e avvocati.

Non so a voi, ma questo volto umano del diritto, questa sorta di psicanalisi legale, questo outing maieutico… “A me” - per parafrasare la pubblicità di un famoso caffè – “me piasce”.


(Bartolo da Sassoferrato)

Reblog this post [with Zemanta]

giovedì 7 maggio 2009

LA CREATRICE DI SECOND LIFE CITATA PER VIOLAZIONE DI MARCHIO


Non è la prima disputa sulla proprietà intellettuale che da Second Life si trasferisce nel mondo reale. La prima risale infatti al 2007 a proposito del software per gli ‘eros bed’,

Tuttavia è la prima volta che la stessa Linden Labs, creatrice di questo metamondo, viene citata in giudizio. E’ stata la Taser International Inc., una società di che produce beni per la difesa personale, per le forze armate e di polizia e per le strutture mediche, a fare causa per violazione del proprio marchio.
L’attrice contesta alla convenuta l’uso non autorizzato di versioni virtuali delle proprie pistole a stordimento elettrico, chiedendo un ristoro del danno pari a 75.000 dollari.

Taser sostiene che la vendita delle repliche virtuali danneggi la reputazione della società e dunque le vendite reali delle armi da essa prodotte. La prima contestazione è mossa sulla base dell’associazione fra sesso virtuale e uso di droga che avviene all’interno del gioco di ruolo The Crack Den, dove pare siano appunto vendute anche le pistole virtuali in questione.
La causa verrà dibattuta prossimamente nel Distretto di Phoenix dal giudice Roslyn O. Silver.

(Bartolo da Sassoferrato)

giovedì 16 aprile 2009

TU VUO’ FA’ L’AMERICANO…


Leggo con estremo interesse e ammirazione un’offerta di lavoro sul sito di uno Studio legale americano… Non cercano, come succede abitualmente da noi, un praticante, un avvocato con qualche specializzazione particolare, o una segretaria. Cercano invece un Marketing and Creative Development Manager.
Già la qualifica sembra più impressionante di quella della “illustre società ItalPetrolCemeTermoTessilFarmoMetalChimica” dove lavora di Fantozzi. Ma è il concetto sotteso che ci mostra quanta strada ci sia ancora da fare, in Italia, sotto il profilo imprenditoriale di uno Studio legale.

Vediamo l’annuncio in dettaglio:

Siamo alla ricerca di un manager per lo Sviluppo creativo e di Marketing che aiuti le iniziative e gli sforzi promozionali dello Studio. […] Cerchiamo qualcuno con forti capacità di scrittura ed editing, provvisto di creatività ed eccellenti abilità organizzative e di gestione progettuale. Esperienza pregressa con Studi legali è un valore aggiunto.

Responsabilità:

- gestire e supportare attività di marketing e di sviluppo degli affari (seminari, ricevimento dei clienti, eventi speciali, convegni, presentazioni ecc)
- gestire la programmazione, l’esecuzione e le attività conseguenti ai succitati eventi
- creare e supervisionare la produzione di materiale collaterale dello Studio, incluse brochure, biografie degli avvocati e materiale del sito web
- realizzare comunicati stampa e distribuirli ai media di pertinenza
- supervisionare le campagne pubblicitarie dello Studio, lavorare a contatto coi grafici, rispettare le scadenze, assicurarsi della coerenza dei messaggi trasmessi
- supervisionare lo sviluppo e la promozione di newsletter, annunci, inviti, etc
- gestire gli aspetti di marketing delle relazioni di Studio con reti referenti di Studi legali, compresa la partecipazione a regolari teleconferenze, incontri, conferenze, eventi
- ricercare opportunità per lo Studio legale che comportino la redazione di articoli e ingaggi
a conferenze
- assistere in occasione delle presentazioni ai clienti

Requisiti:

- Diploma di laurea.
- Esperienza nel campo del marketing di almeno 4/6 anni. Un’esperienza nel settore legale costituirà titolo preferenziale
- Abilità di scrittura eccellenti
- Conoscenza di Microsoft PowerPoint, Word, Excel, InDesign
- Comprovata esperienza nella gestione progettuale
- Capacità di lavorare a ritmi serrati e in ambienti diversificati
- Capacità di assumere una direzione da molteplici fonti e di individuare le proprietà
- Abilità comunicative eccellenti e attenzione al dettaglio

Probabilmente, la maggior parte della vecchia guardia degli avvocati italiani si ritrarrà orripilata leggendo l’aggettivo ‘imprenditoriale’ che ho usato in apertura, associato a ‘Studio legale’. Eppure è inutile negarlo: siamo nel 2009, ci troviamo quasi alla fine del primo decennio del Ventunesimo secolo, e anche il lavoro dell’avvocato è cambiato profondamente, che lo si voglia ammettere o no.

Da sempre, la competizione ingenera la volontà di migliorarsi, di offrire qualcosa di diverso e quindi di studiare che cosa si possa offrire di diverso. E di affidare questo compito a degli specialisti sembra il passo conseguente più logico da fare. Perché il connotato di base di uno Studio, bravura e competenza, purtroppo non bastano più, quando esistono altri 1000 studi altrettanto competenti nella stessa area. E non bisogna avere un master in Economia per arrivare ad afferrare questa verità.

Tutto questo gli Americani, che sono da sempre all’avanguardia, lo hanno capito bene. E dal un bel po’ di tempo. Non credo sia un caso che in USA Studio legale si dica ‘law firm’. Firm, cioè ‘ditta, azienda’. E non è che la parola ‘studio’ in lingua inglese non esista, visto che si usa tranquillamente, per esempio, quando i musicisti di recano appunto in studio per registrare un album o per provare i pezzi che eseguiranno in tour.

Noi ci muoviamo invece con un ritardo di almeno 30 anni, ancora convinti che le professioni intellettuali, se si mischiano con l’imprenditoria, si sporcano e diventano qualcosa di immondo.
Eppure le professioni intellettuali sono un lavoro come un altro, perché si esercitano nel mondo REALE e non nell’Iperuranio platonico dove ci si può permettere qualsiasi astrattezza idealistica e dove tutto è più bianco del bianco anche senza Dash.
Ancora adesso gli Ordini, pur avendo ammorbidito le regole deontologiche anche alla luce della legge Bersani (una legge che ha fatto solo una cosa positiva per la categoria, ed è appunto quella di sdoganare la pubblicità), guarda queste pratiche con un sospetto e una diffidenza anacronistiche.

E’ per questo che, di fronte ad annunci di lavoro come quello riportato, persino chi condivide appieno le posizioni americane sorride. Un po’ desolato, ma sorride. Perché questa, nel nostro Paese, sembra ancora pura fantascienza. E allora ci si limita a sognare il giorno in cui questi annunci saranno pane quotidiano anche da noi e non ci facciano più pensare, istintivamente, per associazione di idee, alla famosa canzone di Carosone di cui al titolo di questo post e al simpatico filmato qua sotto...

(Bartolo da Sassoferrato)