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martedì 13 ottobre 2009

DISNEY SI AGGIUDICA WINNIE THE POOH MA VEDE A RISCHIO I SUPEREROI


La Disney si aggiudica, a seguito di una causa durata diciotto anni, il pieno sfruttamento dei diritti su Winnie the Pooh.
Un personaggio che vanta una storia da ‘legal thriller’ non esattamente in linea con l’immagine tenera e batuffolosa che istintivamente gli attribuiamo. L’orsetto è stato infatti al centro di feroci lotte legali ed economiche a volte condotte oltre il filo della legalità.

La vicenda affonda le radici negli anni ’30, quando Stephen Slesinger ottenne dal creatore dell’orsetto, A.A. Milne, i diritti di sfruttamento del merchandise.
Dopo la morte di Slesinger, nel 1983 la vedova cedette tali diritti alla Disney, che mise in campo tutta la sua potenza di fuoco per ricavarne profitti milionari.

Nel 1990 tuttavia, gli eredi Slesinger contestarono al colosso di Burbank l’inadempienza contrattuale, sostenendo che la società non era stata trasparente nell’elencazione di tutti i profitti ricavati dallo sfruttamento di Winnie. Di conseguenza, la famiglia Slesinger avrebbe ricevuto royalty inferiori a quelle effettivamente dovute. Ma l’accusa, che era stata corroborata da documenti segreti rubati alla Disney tramite investigatori privati assoldati dagli Slesinger, si ritorse contro questi ultimi e il giudice rigettò le istanze.

Il fulcro della lotta si spostò allora in un tribunale federale, dove le parti si fronteggiarono a suon di presunte violazioni di marchio e diritto d’autore da un lato, e di richieste di poter cessare di corrispondere le royalty dall’altro.

Ora il giudice Florence-Marie Cooper ha posto fine alla quasi ventennale faida, stabilendo che marchio e diritto d’autore appartengono legittimamente alla Disney. Tuttavia questa dovrà continuare a corrispondere agli Slesinger le royalty ogni volta che Winnie e i suoi amici appariranno in pellicole o sotto forma di articoli di merchandise.



I guai legali non sono tuttavia finiti: a neanche un mese dal colpaccio rappresentato dall’acquisizione della Marvel, gli eredi di Jack Kirby, creatore di super eroi quali Thor e Capitan America hanno citato Disney, assieme a Marvel, Paramount, Universal, Sony e Fox minacciando l’ennesima guerra di copyright.

Peggio di una soap opera...

(Bartolo da Sassoferrato)

giovedì 8 ottobre 2009

TWITTER SCAMPA D’UN SOFFIO ALLA SUA SECONDA CAUSA


E' durata solo un giorno la seconda vertenza giudiziale di Twitter, sollevata dal distributore di gas Oneok Inc.

L’accusa era di violazione del marchio, e visto che recentemente quello di Twitter è stato quantificato in un miliardo di dollari la richiesta risarcitoria poteva costare salato.

La causa scatenante è stata permettere a un utente anonimo di usare il nome ONEOK - laddove su Twitter esisteva già un account ufficiale di Oneok, denominato ONEOKNews - e di ‘twittare’ in almeno un paio di occasioni notizie sulla società, dando così l’impressione che si trattasse di un portavoce riconosciuto.
Velocissima la reazione di Oneok, che dopo aver mandato una mail a Twitter con richiesta di chiarimenti, a fronte del rifiuto di quest'ultima di fornire dettagli sull’account e di trasferirlo alla società, ha depositato fulmineamente una citazione presso il tribunale del distretto di Tulsa.

Solo a questo punto Twitter ha accettato di trasferire l’account ‘malandrino’ a Oneok, che ha conseguentemente abbandonato subito la causa.

La vertenza getta luce su interessanti implicazioni, in quanto la crescente popolarità di Twitter e la sua peculiare natura, che in alcuni casi assume qualità miste di marchio e testata assieme, darà sicuramente adito a problemi simili a quelli riservati ai marchi di servizio e ai domini.
Molti utenti infatti usano Twitter per produrre contenuti e veicolare informazioni ufficiali riguardanti la propria attività e non è difficile immaginare che i segni distintivi, ma anche le implicazioni col diritto d’autore, sono cani dormienti pronti a svegliarsi.

Resta ancora in essere, comunque, la causa La Russa, originata lo scorso giugno da un tizio che si era spacciato per il manager della squadra di baseball Cardinals di St.Louis. Il comportamento aveva così provocato l’ira del manager autentico, il quale ha citato Twitter per violazione e annacquamento di marchio, cybersquatting e falsa appropriazione di nome e di rappresentazione internazionale.
E’ stata proprio questa vertenza a indurre Twitter a mettere a punto un servizio, ancora in beta, di verifica dell’account, che si concreta nell’apposizione di un bollino azzurro con una spunta nell’angolo superiore destro del profilo. Il controllo operato da Twitter si basa sulla semplice idea di verificare che nel sito o in qualsiasi canale ufficiale del presunto titolare dell’account ci sia effettivamente un link al medesimo.

Chi desidera farsi verificare, perché si trova alla prese con usurpatori, può compilare il modulo che trova sotto forma di link al penultimo questa pagina http://twitter.com/help/verified


(Bartolo da Sassoferrato)

martedì 23 giugno 2009

IL CONCETTO DI DILUIZIONE, OFFUSCAMENTO E CORROSIONE DI UN MARCHIO


Nella vertenza L’Oréal SA contro Bellure NV, Malaika Investments Ltd e Starion International Ltd per contraffazione di marchi La Corte di Giustizia UE ha espresso un significativo orientamento definendo i contorni dei fenomeni di diluizione, offuscamento e corrosione di un marchio. (Corte di Giustizia CE, Sentenza 18 giugno 2009: Direttiva 89/104/CEE)

la Corte di Giustizia ha precisato che "il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio, detto anche «diluizione», «corrosione» o «offuscamento», si manifesta quando risulta indebolita l’idoneità di tale marchio ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, per il fatto che l’uso del segno identico o simile fa disperdere l’identità del marchio e della corrispondente presa nella mente del pubblico.

Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio non è più in grado di suscitare un’associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato" ... mentre il "pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, detto anche «annacquamento» o «degradazione», si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso. Il rischio di un tale pregiudizio può scaturire, in particolare, dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti dal terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un’influenza negativa sull’immagine del marchio", infine la "nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche «parassitismo» e «free-riding», non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile.

Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio".

Sulla base di quanto sopra la Corte, nella vertenza sopra riportata ha pertanto precisato che:

L’art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ai sensi di tale disposizione, non presuppone né l’esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio o, più in generale, al titolare di quest’ultimo.

Il vantaggio risultante dall’uso da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest’ultimo, e di sfruttare, senza compensazione economica, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine del marchio in parola .

L’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato è legittimato a esigere che sia vietato l’uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa rispetto alla quale non ricorrono tutte le condizioni di liceità enunciate all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, [relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri] in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, di un segno identico a detto marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio in parola è stato registrato, anche quando siffatto uso non sia idoneo a compromettere la funzione essenziale del marchio, consistente nell’indicare l’origine dei prodotti o servizi, purché tale uso arrechi pregiudizio o possa arrecare pregiudizio ad una delle altre funzioni del marchio .

L’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che un operatore pubblicitario il quale menziona in modo esplicito o implicito, in una pubblicità comparativa, che il prodotto da lui commercializzato costituisce un’imitazione di un prodotto protetto da un marchio notorio, rappresenta «un bene o un servizio come imitazione o contraffazione», ai sensi del medesimo art. 3 bis, n. 1, lett. h). Il vantaggio realizzato dall’operatore pubblicitario grazie ad una siffatta pubblicità comparativa illecita deve essere considerato «indebitamente tratto» dalla notorietà connessa a tale marchio, conformemente al suddetto art. 3 bis, n. 1, lett. g).

(Avv. Marco Lenti Livraghi)

giovedì 7 maggio 2009

LA CREATRICE DI SECOND LIFE CITATA PER VIOLAZIONE DI MARCHIO


Non è la prima disputa sulla proprietà intellettuale che da Second Life si trasferisce nel mondo reale. La prima risale infatti al 2007 a proposito del software per gli ‘eros bed’,

Tuttavia è la prima volta che la stessa Linden Labs, creatrice di questo metamondo, viene citata in giudizio. E’ stata la Taser International Inc., una società di che produce beni per la difesa personale, per le forze armate e di polizia e per le strutture mediche, a fare causa per violazione del proprio marchio.
L’attrice contesta alla convenuta l’uso non autorizzato di versioni virtuali delle proprie pistole a stordimento elettrico, chiedendo un ristoro del danno pari a 75.000 dollari.

Taser sostiene che la vendita delle repliche virtuali danneggi la reputazione della società e dunque le vendite reali delle armi da essa prodotte. La prima contestazione è mossa sulla base dell’associazione fra sesso virtuale e uso di droga che avviene all’interno del gioco di ruolo The Crack Den, dove pare siano appunto vendute anche le pistole virtuali in questione.
La causa verrà dibattuta prossimamente nel Distretto di Phoenix dal giudice Roslyn O. Silver.

(Bartolo da Sassoferrato)